La tutela dei soggetti deboli nei processi di separazione e divorzio
Author(s)
M.G. SCACCHETTIKeywords
amminsitrazione sostegnotutela soggetto debole
diritti personalissimi
capacità matrimoniale beneficiario
rappresentanza processuale atti personalissimi
separazione e divorzio prima della l. n. 6/2004
evoluzione giurisprudenziale
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http://hdl.handle.net/11380/673653Abstract
Il contributo esamina la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 - che ha introdotto nel nostro ordinamento l’amministrazione di sostegno, misura di protezione avente la precisa “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” - ed il problema della capacità del beneficiario di esercitare i c.d. “diritti personalissimi”, ovvero quei diritti strettamente collegati alla persona.Detti iura sono tradizionalmente individuati nel riconoscimento del figlio naturale, nel testamento, nella donazione e, in particolare, nel matrimonio ; in linea di principio il loro esercizio non è delegabile a terzi, in quanto “coinvolgono interessi strettamente legati alla persona dell’interessato, al quale solamente può essere rimessa la scelta in ordine alla determinazione da adottare” .In altri termini, sono atti che “implicando una determinazione ed una scelta insurrogabile, sono strettamente inerenti alla persona dell’autore. Sono gli atti personalissimi che, o sono posti in essere dal titolare della situazione giuridica e perciò da chi sarà soggetto del relativo rapporto, o non possono venire compiuti: nessuno può essere sostituito da altri nella decisione di passare a nozze e nella scelta dell’altro coniuge, nella separazione personale, nell’adozione, nel riconoscimento del figlio naturale e via dicendo. Ma in questi casi la legge esclude gli estranei per la natura personalissima dell’atto, non per la natura della situazione giuridica anteriore o successiva all’atto. Se a porlo in essere fosse il rappresentante legale, l’atto sarebbe certamente nullo, perché il difetto di legittimazione opera in questo caso con effetti radicali. Ma se l’atto è compiuto da titolare incapace è semplicemente annullabile, ed anzi la impugnabilità è di solito più limitata a confronto di quella relativa agli altri atti giuridici: così nel matrimonio (art. 118 ss. c.c.) e nel riconoscimento del figlio naturale (art. 266 c.c.)” .Più specificatamente, rientrano nella citata categoria i diritti familiari (il diritto di contrarre e sciogliere il matrimonio), di solidarietà familiare (diritto alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, agli ali-menti etc.) e, simmetricamente, i diritti alla separazione ed al divorzio.Date
2011Type
info:eu-repo/semantics/bookPartIdentifier
oai:iris.unimore.it:11380/673653http://hdl.handle.net/11380/673653